“Multe” ricevute a casa dopo la sosta nei parcheggi privati di supermercati e attività commerciali: cosa sono davvero?

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo dedicato alla gestione delle aree di sosta a servizio di supermercati, centri commerciali e altre attività. Il problema era semplice: come evitare che un parcheggio pensato per i clienti venga utilizzato da chi cliente non è?

Da qualche mese, però, ci siamo accorti che esiste anche un’altra faccia della questione.

Ce ne siamo accorti nel modo più diretto possibile: ricevendo telefonate. Tante.

Automobilisti che cercano su Google informazioni sul parcheggio nel quale hanno sostato, trovano anche noi e ci chiamano pensando che possiamo aiutarli.

La storia è quasi sempre la stessa.

“Ho fatto la spesa lì.”
“Sono un cliente.”
“Mi è arrivata una multa a casa.”
“Come faccio a farmela togliere?”
“Se funziona così, non ci torno più.”

Naturalmente Aventa non può intervenire su queste richieste.

Ma quando lo stesso problema arriva sulla nostra scrivania decine e poi centinaia di volte, vale la pena provare a capire come funziona.

  • Quella ricevuta a casa è davvero una multa?
  • Chi può richiederne il pagamento?
  • Come si passa dalla fotografia di una targa al nome del proprietario dell’auto?
  • E cosa comporta questo modello per l’attività commerciale che ha deciso di utilizzarlo?

Proviamo a fare chiarezza.

Prima di tutto: come funziona questo tipo di parcheggio?

Partiamo dal contesto. In molti parcheggi commerciali di nuova concezione non esistono né ticket né barriere che impediscono fisicamente l’uscita. Si entra liberamente. Una telecamera legge la targa all’ingresso. Un’altra rileva l’uscita. Il sistema confronta i due passaggi e calcola il tempo trascorso all’interno dell’area. Il cliente può, ad esempio, avere diritto a 60, 90 o 120 minuti di sosta gratuita. Se rispetta le condizioni previste, la permanenza si conclude senza alcuna operazione. Se invece supera il tempo massimo o viola una delle condizioni indicate dal regolamento, il veicolo può uscire comunque.

La verifica arriva dopo.

È questo il punto che differenzia radicalmente questo modello da un normale parcheggio automatizzato con barriere: la regolarità della sosta non viene necessariamente verificata prima che il veicolo lasci l’area. Gli stessi operatori che utilizzano questo sistema descrivono pubblicamente un funzionamento basato sulla lettura automatica delle targhe e sull’applicazione di una penale in caso di superamento delle condizioni previste.

Una società privata può fare una multa?

No, almeno non nel significato giuridico che normalmente attribuiamo alla parola “multa”. Una società privata non sta elevando una sanzione amministrativa per una violazione del Codice della strada. Non è un Comune, non è la Polizia Locale e non sta esercitando un potere sanzionatorio pubblico. Quella che viene richiesta è una cosa differente: una somma derivante, secondo il gestore, dalla violazione di un contratto privato. Nei regolamenti utilizzati da alcuni operatori del settore si parla infatti espressamente di penale contrattuale e di un rapporto di natura privatistica. Quindi quella che molti automobilisti chiamano una “multa privata”: sembra una multa, arriva dopo una violazione e contiene un importo da pagare, ma giuridicamente non è una multa.

È una richiesta economica basata su un presunto rapporto contrattuale.

Ed è qui che le cose diventano interessanti.

Ma quale rapporto contrattuale?

Questa è probabilmente la domanda che molti automobilisti si pongono: “Io non ho firmato nulla.”

Ed è vero.

Non viene consegnato un contratto da sottoscrivere.

Il modello utilizzato da questi operatori si basa invece sull’offerta al pubblico: le condizioni del parcheggio vengono riportate attraverso la cartellonistica e, secondo questa impostazione, entrando nell’area l’automobilista accetta il regolamento. I regolamenti attualmente pubblicati da alcuni operatori richiamano proprio l’articolo 1336 del Codice civile e stabiliscono che il contratto di parcheggio si conclude con l’accesso all’area. Ed ecco perché quei cartelli che spesso attraversiamo senza leggere diventano improvvisamente molto importanti.

Possono indicare:

  • chi può utilizzare il parcheggio;
  • per quanto tempo;
  • quante volte è possibile accedere;
  • come viene rilevata la permanenza;
  • quale importo viene richiesto in caso di violazione.

Questo però non significa che qualsiasi condizione scritta su qualsiasi cartello sia automaticamente incontestabile. Possono diventare rilevanti la sua visibilità, la leggibilità delle condizioni, il momento in cui vengono rese conoscibili all’automobilista e le caratteristiche della singola clausola. La validità di una specifica richiesta va quindi valutata sul caso concreto.

Quello che arriva a casa, allora, cos’è?

È importante utilizzare le parole corrette. Non è una sanzione amministrativa. E, almeno nella prima fase, non è neppure “recupero coattivo”. È innanzitutto una richiesta privata di pagamento di una penale contrattuale. Se la somma non viene pagata, possono poi seguire solleciti, attività di recupero stragiudiziale, eventuali lettere di un legale e, in ultima istanza, un’azione giudiziaria. Quindi: non è una multa. Non è però, per questo solo motivo, una richiesta automaticamente priva di valore.

Sono due affermazioni molto diverse.

Dalla telecamera alla lettera: come arrivano al proprietario?

Qui nasce probabilmente il dubbio più interessante. La telecamera conosce una cosa: la targa.

Non conosce il nome dell’automobilista. Il passaggio successivo può avvenire attraverso il Pubblico Registro Automobilistico. Il PRA è effettivamente un registro pubblico e ACI precisa che, partendo dalla targa, chi abbia interesse può richiedere una visura e conoscere il proprietario o l’utilizzatore registrato del veicolo. Quindi non sarebbe corretto affermare che un soggetto privato non possa mai risalire all’intestatario di un veicolo. Ma da qui nasce una domanda ulteriore.

Il proprietario dell’auto è necessariamente la persona che quel giorno la stava guidando?

No. Un’auto può essere utilizzata da un familiare, da un dipendente, da un conoscente o da qualsiasi altro soggetto autorizzato. La visura dimostra chi è l’intestatario o l’utilizzatore registrato del veicolo. Non dimostra, da sola, chi si trovasse alla guida in quel momento. E questo è uno dei temi che possono assumere rilievo quando si valuta una richiesta fondata su un rapporto contrattuale: chi ha materialmente concluso quel contratto?

E la privacy?

Anche qui bisogna evitare le semplificazioni. La lettura della targa in un parcheggio non è di per sé vietata. La utilizziamo quotidianamente anche noi nei sistemi di automazione tradizionali: la targa può associare un ingresso a un’uscita, un pagamento a un veicolo oppure consentire l’accesso a un abbonato. Ma la targa, quando consente di identificare indirettamente una persona, rientra nella disciplina sulla protezione dei dati. Il Garante considera espressamente le targhe tra le informazioni capaci di rendere identificabili le persone nell’ambito dei sistemi video.

Il GDPR non stabilisce semplicemente che “una targa non può essere utilizzata”. Stabilisce qualcosa di più articolato. Il trattamento deve essere lecito e trasparente, avere una finalità determinata, utilizzare soltanto i dati necessari e conservarli per un periodo coerente con quella finalità. Tra le possibili basi giuridiche figurano anche l’esecuzione di un contratto e, a determinate condizioni, il legittimo interesse del titolare. Ed è proprio qui che il tema merita attenzione.

Quando la targa smette di essere soltanto un dato tecnico

In un parcheggio automatizzato tradizionale possiamo utilizzare una targa semplicemente così:

ABC123 entra.
ABC123 paga.
ABC123 esce.

Al sistema non interessa sapere a chi appartiene ABC123. Il dato serve a gestire una transazione di sosta. Nel modello di controllo a posteriori accade invece qualcosa di diverso. La targa relativa alla presunta violazione deve continuare a essere disponibile dopo l’uscita del veicolo, essere utilizzata per individuare l’intestatario e diventare parte di un processo finalizzato alla richiesta di pagamento. Questo passaggio non è automaticamente illecito, ma deve rispettare le regole del trattamento dei dati personali.

In particolare, il principio del legittimo interesse non costituisce un lasciapassare automatico: la giurisprudenza europea richiede che esista effettivamente un interesse legittimo, che il trattamento sia necessario per perseguirlo e che i diritti e le libertà dell’interessato non prevalgano. Deve inoltre essere valutato se lo stesso risultato possa essere raggiunto con mezzi meno invasivi.

È quindi riduttivo chiedersi soltanto: “Possono leggere la targa?”

La domanda completa è: per quale motivo viene letta, cosa viene fatto successivamente con quel dato, per quanto tempo viene conservato, quali informazioni sono state fornite all’utente e quale base giuridica sostiene l’intero processo?

Poi c’è il problema che vediamo noi: il cliente

Fin qui abbiamo parlato di diritto, dati e tecnologia. Poi però squilla il telefono. Ed è probabilmente questo l’aspetto che ci ha spinto davvero a scrivere questo articolo. Molte delle persone che ci contattano non partono dicendo: “Vorrei contestare una clausola contrattuale ai sensi del Codice civile.” Dicono: “Io lì ci faccio la spesa. Da oggi non più” È una differenza enorme. Se non ci credete, potete cercare le centinaia di recensioni lasciate dagli utenti su internet a riguardo. 

Per il supermercato il parcheggio può essere gestito da un’altra società. Per l’utente, invece, è semplicemente il parcheggio del supermercato. La distinzione societaria passa in secondo piano. Quando arriva a casa una richiesta di pagamento che non comprende, l’automobilista associa quell’esperienza al luogo nel quale ha parcheggiato. Ed è qui che una scelta tecnica diventa anche una scelta commerciale. Non possiamo sostenere che un cliente che riceve una richiesta di pagamento non tornerà più in quel punto vendita.

Possiamo però raccontare quello che sentiamo direttamente: alcuni dei clienti che ci telefonano dichiarano esattamente questo.

Ed è un elemento che chi affida a terzi la gestione del proprio parcheggio dovrebbe almeno prendere in considerazione.

Controllare dopo oppure risolvere prima?

Qui arriviamo alla vera differenza tra due filosofie di gestione. Un parcheggio senza barriere può lasciare l’utente libero di uscire e verificare successivamente eventuali violazioni. Un parcheggio automatizzato con varchi controllati affronta invece normalmente il problema prima dell’uscita. Se il cliente ha diritto alla gratuità, la convalida può essere associata allo scontrino, al QR code, alla targa o direttamente ai sistemi dell’attività commerciale. Se deve pagare, regolarizza la sosta. Se qualcosa non torna, può chiedere assistenza. Solo a quel punto il varco viene aperto. Questo non significa che le barriere siano sempre la soluzione migliore. Hanno un costo, richiedono spazi adeguati, devono essere dimensionate correttamente. Nei parcheggi con flussi importanti vanno progettate evitando di creare code.

Non esiste una tecnologia senza compromessi.

La differenza è soprattutto un’altra: nel primo modello il problema viene eventualmente ricostruito dopo che il cliente se ne è andato.

Nel secondo si cerca di risolverlo mentre è ancora lì.

Due modelli. Conseguenze molto diverse.

Non abbiamo scritto questo articolo per dire a chi riceve una richiesta di pagamento se debba pagarla o contestarla. E nemmeno per affermare che un determinato modello di gestione sia necessariamente illegittimo. Volevamo chiarire una cosa molto più semplice.

La “multa del parcheggio del supermercato” non è una multa.

È una richiesta privata fondata sull’asserita violazione delle condizioni contrattuali del parcheggio. La sua effettiva fondatezza dipende dal singolo caso: dal regolamento, dalla cartellonistica, dalla rilevazione effettuata, dal soggetto coinvolto e dalla correttezza dell’utilizzo dei dati. Per un supermercato o un centro commerciale, però, c’è un’altra valutazione da fare. Non riguarda soltanto il diritto. Riguarda che cosa accade quando qualcosa va storto. Si può scegliere un modello nel quale il veicolo esce liberamente e l’eventuale problema viene gestito successivamente. Oppure un modello nel quale pagamento, gratuità ed eccezioni vengono verificati prima dell’uscita. Sono due approcci differenti.

E il modo in cui gestiamo un parcheggio finisce inevitabilmente per diventare parte dell’esperienza del cliente.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. Ogni eventuale richiesta di pagamento deve essere valutata sulla base delle condizioni e delle circostanze specifiche del singolo caso.